Oggetto: Perdita della qualifica di tesserato F.I.B.S. per dimissioni
Con riferimento alla notizia dal titolo “Condonati sei mesi a Bagialemani” apparsa sul notiziario del sito www.baseball.it in data 11 aprile 2002 alle ore 19,57, confermata nel contenuto da un forum di discussione pubblicato dallo stesso sito al quale ha partecipato anche il componente del consiglio federale Paolo Castagnini, il sottoscritto ufficiale di gara Giovanni Franceschetti fa seguito al provvedimento di grazia concessa con delibera n. 2 del 6 aprile 2002 del presidente della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) Riccardo Fraccari per rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni, con decorrenza immediata, da ogni e qualsiasi incarico ricoperto in qualità di tesserato F.I.B.S., federazione della quale l’esponente non ha più intenzione di far parte.
Si ritiene doveroso precisare quanto segue:
Mai è stata rivolta al sottoscritto ufficiale di gara, da parte di Bagialemani Ruggero, almeno a quanto gli è dato di sapere, alcuna scusa, meno che mai pubblica, relativamente ai fatti di cui alla finale scudetto del 1999, per i quali, per altro, è pendente un procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Rimini. È vero, al contrario, che per le successive dichiarazioni rilasciate alla stampa dai protagonisti della succitata vicenda, Bagialemani compreso, la procura federale della F.I.B.S., previa denunzia del presidente del C.N.A. (comitato nazionale arbitri), con Prot. PF n. 07.99/C del 26/07/99 ha avviato un’indagine a carico degli interessati per violazione della norma 1.03 cpv, comma B, del Regolamento di Disciplina e Giustizia, istruttoria sospesa in data 11/09/00 (sino ad oggi) dallo stesso procuratore federale “in attesa dell’esito delle indagini in corso di svolgimento da parte della Magistratura ordinaria”;
Quanto al riferito “parere favorevole, in merito ad un eventuale provvedimento di clemenza, da parte dell’Associazione Nazionale Arbitri”, si ritiene che il suddetto parere, mai condiviso dal sottoscritto, debba essere considerato come espressione di convinzioni del tutto personali, da parte di chi lo ha espresso;
Nel merito delle motivazioni sottese alla grazia, da parte di un presidente federale ex arbitro (impegnato per anni sui campi insieme allo scrivente) ed ex presidente del C.N.A., si osserva semplicemente che il G.U.S. della F.I.B.S. nella seduta del 14/10/99 decise di irrogare la massima sanzione interdittiva possibile, nei confronti del giocatore Bagialemani Ruggero, solo in considerazione del fatto che doveva tenersi conto “della enorme tensione che ha caratterizzato la serie finale dei Play-Off e, particolarmente, le ultime fasi della gara che ha assegnato lo scudetto”; ciò, lascia intendere che la sanzione effettivamente da irrogare, da parte del giudice sportivo, avrebbe dovuto essere più grave (radiazione). Avverso tale provvedimento il giocatore Bagialemani Ruggero, a mezzo della società sportiva di appartenenza, ha proposto formale ricorso alla C.A.F. (commissione di appello federale) della F.I.B.S. nel quale è stato sostenuto che il Bagialemani, “balzando a piedi levati “nel gruppo di persone” e sferrando il calcio, è stato animato non dalla volontà di colpire qualcuno ma dall’intento di “dividere od allontanare coloro che si erano esageratamente avvicinati all’arbitro”.”. Il predetto assunto non è stato ritenuto credibile neanche dalla C.A.F., poiché “contrario alla logica ed al buon senso che un soggetto (quale il Bagialemani), che sta già attuando atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’arbitro capo, si catapulti a piedi levati nel gruppo in cui quest’ultimo si trova, sferrando “a fini benefici” un calcio che, badacaso, colpisce proprio l’ufficiale di gara.” (sentenza C.A.F. del 17/03/2000).
Distinti saluti.
Macerata, 18 aprile 2002
Giovanni Franceschetti
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